Le sanzioni disciplinari per gli agenti immobiliari abusivi previste dalla nuova legge

Le sanzioni disciplinari per gli agenti immobiliari abusivi previste dalla nuova legge

INASPRITE LE SANZIONI  PER CHI ESERCITA ABUSIVAMENTE L'ATTIVITA' DI AGENTE IMMOBILIARE 

 la Legge 3/2018 riporta modifiche alla L. 39/1989, il cui art. 8 riguarda il regime sanzionatorio per chi svolge la  professione di mediatore senza essere iscritto nel ruolo:

1.    Chiunque esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto nel ruolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000 ed è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per l’accertamento dell’infrazione, per la contestazione  della medesima e per la riscossione delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui alla L. 689/1981.

2.    A coloro che siano già incorsi nella sanzione di cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto liberatorio, si applicano le pene previste dall’art. 348 del codice penale, nonché l’art. 2231 del codice civile.

3.    La condanna importa la pubblicazione della sentenza nelle forme di legge.

Chi svolge la professione di agente immobiliare senza essere in possesso dell’abilitazione andrà in conto a sanzioni più pesanti. Dopo anni anni di battaglie parlamentari, giovedì 15 febbraio entra in vigore la norma che inasprisce le sanzioni previste dall’art. 348 del codice penale e punisce pesantemente l’esercizio abusivo della professione di agente immobiliare. Per i trasgressori,  sono ora previsti: la reclusione da sei mesi a tre anni (finora il massimo della pena era sei mesi) e una multa da 10mila a 50mila euro e una serie di sanzioni accessorie quali la pubblicazione della sentenza e la segnalazione al competente Albo, Ordine o Registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione, la confisca degli immobili dove si svolge l’attività abusiva e degli strumenti impiegati per l’esercizio della professione abusiva e l’interdizione da uno a tre anni dalla professione regolarmente esercitata (prima la reclusione massima prevista era sei mesi e la multa variava da 103 a  516 euro). La nuova legge prevede inoltre che la sanzione penale scatti già per coloro che vengano scoperti una seconda volta ad esercitare l’attività di mediazione abusivamente, dopo essere stati la prima volta sanzionati solo in via amministrativa.

Il totale delle provvigioni percepite indebitamente dagli abusivi ogni anno è pari a 750 milioni di euro , quindi anche vantaggio per le casse erariali

 



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