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Ancora fitti a nero

A distanza di diversi mesi dalla sua introduzione, la cedolare secca sugli affitti delude. Al momento della sua istituzione il Dipartimento delle Finanze aveva stimato incassi per circa 2,6 miliardi di euro. Dopo poco meno di un anno le stime parlano di entrate per scarsi 500 milioni di euro. Evidentemente i vantaggi della soluzione sono rimasti sulla carta. Sì, perché il sistema prevedeva una semplificazione fiscale per i proprietari, che con la cedolare secca sostituirebbero tutte le altre esazioni immobiliari ricavandone un risparmio, e un vantaggio per gli affittuari, poiché la scelta di questa formula è vincolata ad un congelamento del canone d'affitto per tutta la durata del contratto di locazione. Ma il vero flop è un altro.

Una delle misure più innovative della cedolare secca era l'introduzione della possibilità, da parte degli affittuari, di denunciare il proprietario che ricevesse pagamenti a nero rifiutandosi di registrare il contratto e ottenendo, così, di pagare rate fino all'80% inferiori a quelle precedenti. Proprio dal boom dell'emersione era previsto il gettito più importante, ma nonostante i vantaggi questa condizione non si è realizzata. Le motivazioni sono da ricercare nella scarsa informazione e in una diffusa paura per le conseguenze per chi denuncia. Gli affitti a nero, infatti, sono diffusi soprattutto tra gli studenti universitari, facilmente oggetto di veri e propri ricatti. Proprio in questi giorni sono emersi sulla stampa alcuni casi limite, curati dall'avvocato Adolfo Rosa per conto dell'Unione Inquilini Roma, che testimoniano il clima. Ad esempio una studentessa che risiede da due anni in zona Tiburtina ha denunciato il nero e ottenuto la registrazione del contratto a canone ridotto. La ragazza lascia l'appartamento per un paio di giorni e riceve una telefonata dal proprietario, che le comunica di averla messa alla porta. Al suo ritorno, infatti, trova i suoi bagagli fuori dall'uscio e riesce a rientrare solo passando per vie legali, con l'ausilio del commissariato di Polizia in collaborazione con la Finanza. Ma non sempre va a finire così. Con una lettera al settimanale “Oggi”  5 studenti in affitto a Bologna hanno denunciato la loro condizione. I ragazzi ricorrono alla cedolare secca per registrare il loro contratto di locazione, ma prontamente vengono denunciati dalla proprietaria stessa quali “sconosciuti abusivi”. Una volta in causa il Giudice ha ordinato con provvedimento immediato il rilascio dell'appartamento entro una settimana, basandosi sulla mancanza di prove di pagamento diretto tra i ragazzi e la proprietaria e su alcuni testimoni compiacenti. In sostanza hanno perso la causa contro un evasore fiscale. Una storia da verificare ma quantomeno verosimile, che ingloba tutti i limiti dell'applicazione di quella che poteva essere una legge quanto mai giusta. In sostanza, quanti ragazzi (magari ventenni neodiplomati) sono pronti a rischiare di dover affrontare avvocati e tribunali per registrare un contratto temporaneo? In questo le associazioni di Inqulini si sono dimostrate attive, ma il “quieto vivere”, l'atteggiamento poco raccomandabile di alcuni locatori e la disinformazione sulle norme, unitamente ad un diffuso clima di sfiducia verso le istituzioni, sono probabilmente la risposta a chi si domanda il perché di questo flop.

 

GLOSSARIO IMMOBILIARE

GLOSSARIO IMMOBILIARE :

Abitazione principale: abitazione in cui si stabilisce la propria dimora abituale. Ai fini fiscali è una definizione utilizzata per gli sconti sulle imposte di proprietà (Irpef e Ici) e differisce da quella di "prima casa", usata per le imposte sui trasferimenti (compravendite, eredità, donazioni). Inoltre, mentre per l`Irpef (detrazioni sulla rendita e sui mutui per l`acquisto) è sufficiente che vi abitino i familiari del contribuente, per l`Ici deve abitarvi anche il contribuente stesso.

Abuso edilizio: variazione della struttura o della volumetria di un immobile non approvata dagli uffici competenti o non sanata successivamente. La presenza di abusi edilizi vieta il trasferimento dell`immobile.

Accertamento: controllo del fisco sulla congruità dei valori dichiarati dal contribuente. Nel caso di rogito di un alloggio l`accertamento è automatico se si dichiara un valore inferiore 100 volte la rendita catastale.

A corpo: Vendita effettuata prescindendo dalle effettive misure dell`immobile.

Affitto: In termini giuridici stretti è la cessione di un bene mobile a un terzo per un tempo predeterminato (che non può superare i 30 anni) in cambio di un canone. La cessione di un immobile si chiama più propriamente locazione. Ne linguaggio comune locazione e affitto sono considerati sinonimi.

Agente immobiliare: chi intermedia una transazione di vendita di una casa. L`agente non deve mai essere proprietario dell`immobile e deve essere iscritto al ruolo dei mediatori tenuto presso le camere di commercio.

A misura: Vendita immobiliare effettuata sulla base delle misure. Nelle compravendite tra privati non viene praticamente mai adoperata perchè per il venditore presenta un rischio non indifferente: se a un successivo controllo risulta uno scarto tra quanto dichiarato in atto e la realtà, l`acquirente ha diritto a un indennizzo.

Amministratore condominiale: Persona che ha il mandato di amministrare un condominio. Viene nominato per un anno dall`assemblea; la sua nomina è facoltativa quando i condomini sono quattro o meno.

Ammortamento: Restituzione graduata nel tempo di un capitale. Nell`ammortamento alla francese (sistema generalmente adoperato per i mutui) le quote di capitale crescono a ogni rata. Nell`ammortamento all`italiana le quote sono invece costanti.

Assemblea: organo sovrano del condominio; hanno diritto a parteciparvi tutti i condomini, indipendentemente dalle loro quote millesimali di possesso.

Asta immobiliare: procedimento con cui un creditore mette in vendita un immobile sui cui abbia ipoteca quando il proprietario non paghi il suo debito (di solito le rate del mutuo).

Attico: appartamento all`ultimo piano con terrazzo. Si distingue dalla mansarda perchè questa è spiovente mentre il tetto dell`attico è a copertura piatta. Una costruzione che sovrasta parzialmente l`attico viene definita superattico.

Caparra: Somma versata a titolo di anticipo da chi intende acquistare a chi intende vendere. Può essere confirmatoria, e in questo caso se recede dal contratto chi vende deve restituire il doppio a chi voleva comprare, mentre se recede chi voleva comprare la caparra resta in mano al venditore.

Capitolato: Descrizione dei materiali e delle forniture con cui viene realizzata una casa in costruzione.

Casa d`epoca: in teoria è un edificio di almeno 50anni ma nato come signorile. Nella pratica l`espressione si usa anche per un palazzo vecchio ben rimesso a posto.

Catasto: Ufficio incaricato di custodire e aggiornare le planimetrie dei fabbricati e le mappe dei terreni.

Categoria Catastale: Gli edifici sono suddivisi in alcune grandi tipologie, a seconda del loro utilizzo e cioè A (abitazioni), B (edifici collettivi), C (magazzini, negozi, autorimesse), D (immobili utilizzati a scopo imprenditoria), E (immobili speciali). Nell`ambito di queste categorie sono operate ulteriori distinzioni, a seconda delle caratteristiche di pregio e di utilizzo dei vari tipi di immobile. Ad esempio, fra le abitazioni si distinguono nove abitazioni: con A1 si identificano gli immobili signorili, con A8 le ville e con A4 le abitazioni popolari. Ogni categoria è poi ulteriormente suddivisa in classi, che identificano la qualità e lo stato dell`immobile; in certi casi si può anche arrivare ad avere 20 classi per la stessa categoria, con fortissime oscillazioni di valori.

Comodato: Concessione a titolo gratuito dell`uso di un bene. In campo immobiliare si applica in genere quando si vuole ufficializzare che una casa di proprietà viene abitata da un familiare, ottenendo in questo modo vantaggi fiscali su Irpef e ICi. Ci sono due differenze fondamentali con la locazione: 1) la gratuità del contratto; 2) la durata, che può essere interrotta non appena il legittimo proprietario intenda utilizzare per sè l`immobile.

Compromesso: Contratto che prevede la promessa del venditore a cedere l`immobile al futuro compratore a determinate condizioni.

Concessione edilizia: L`atto con cui il Comune concede la costruzione di un immobile purchè la destinazione d`uso e i volumi realizzati rispettino gli strumenti urbanistici. Qualsiasi difformità dalla concessione costituisce abuso edilizio. Un`abitazione con abusi non sanati non può essere venduta.

Condominio: Nel linguaggio comune, edificio a più piani con diversi appartamenti. In quello giuridico, comunione necessaria delle parti comuni di un edificio, in genere a struttura verticale, tra i condomini comproprietari. A differenza della comunione propriamente detta, prevede l`esistenza anche di parti a proprietà esclusiva.

Condono edilizio: Se ci sono difformità tra la planimetria originariamente depositata in catasto e quella attuale vi sono due possibilità: o si tratta di semplici irregolarità formali sanabili con una semplice segnalazione in catasto o invece si tratta di irregolarità sostanziali, che violando leggi e regolamenti urbanistici andavano "sanate" mediante il condono edilizio. Non è possibile vendere una casa non condonata.

Conduttore: Nel linguaggio giuridico identifica l`inquilino.

Confedilizia: La maggiore associazione dei proprietari edilizi.

Cooperativa: Gruppo di soci che con pari diritti e doveri si fanno promotori di un`iniziativa imprenditoriale. In campo immobiliare formare una cooperativa significa unirsi per costruire direttamente una casa. Il minimo dei soci per dare vita a una cooperativa è diciotto.

Conservatoria del Registro: Ufficio dove si conservano e si aggiornano i documenti che attestano i passaggi di proprietà e diritti sugli immobili.

Cucina abitabile: E` tale quando vi possono mangiare almeno 4 persone. Il locale quindi deve avere superficie non inferiore ai 10 metri quadri. Il tinello è una cucina abitabile direttamente comunicante con una sala; se di piccole dimensioni si chiama semplicemente angolo cottura.

Deposito cauzionale: Somma versata a garanzia. Nella locazione la versa l`inquilino per garantire la buona conservazione della casa.

D.i.a (Dichiarazione di inizio attività): Documento redatto da un professionista abilitato che descrive i lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi in un immobile.

Diritto di superficie: Diritto a costruire o mantenere sul suolo altrui una costruzione senza però acquisire anche la proprietà del terreno su cui è edificato. Dura in genere fino a 99 anni. In pratica è come una locazione a lunghissimo termine per cui si sia versato in anticipo un canone complessivo. Per il diritto italiano infatti un edificio è di proprietà di chi è titolare del terreno.

Esecuzione: Vendita coatta, cioè fatta per forza di legge e non per volontà del proprietario, di un immobile dato in garanzia di un debito.

Euribor (Euro interbank offered rate): Costo del denaro per le transazioni interbancarie a breve termine. Indica il tasso a cui le banche regolano le loro transazioni in euro. E` di gran lunga il parametro più adoperato per calcolare le variazioni dei tassi dei mutui.

F.I.A.I.P: Federazione italiana agenti immobiliari professionali. Organizzazione di categoria degli agenti immobiliari aderenti a Confedilizia.

Foglio di mappa: Rappresentazione grafica di porzione di territorio ai fini catastali, dove sono inserite le forme geometriche delle particelle catastali, indicando per ciascuna il numero di riferimento, detto mappale.

I.C.I (Imposta comunale sugli immobili): sigla di Imposta comunale sugli immobili, istituita nel 1992 a decorrere dal 1° gennaio 1993. Dovuta dai proprietari sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; la base imponibile è costituita dalle relative rendite catastali e l`aliquota varia tra il 4 e il 6 per mille a discrezione dei singoli Comuni. Sostituisce l`INVIM.

Impianti elettrici: Non è vendibile un`abitazione non in regola con la legge 46/90 sull`adeguamento degli impianti elettrici sulle norme di sicurezza. Al rogito va infatti allegata la dichiarazione di conformità dell`impresa che ha eseguito i lavori di adeguamento.

Imposte di trasferimento: Sono le imposte che vanno pagate all`atto della compravendita: registro (o Iva se chi vende è un impresa immobiliare), imposte ipotecarie e catastali sono a carico del compratore.

Ipoteca: Garanzia a fronte della quale viene erogato un prestito. Il creditore si riserva di incamerare il bene ipotecato se il debitore non paga le rate alla scadenza. Sul medesimo bene si possono iscrivere anche più ipoteche per crediti diversi e a ognuno di questi viene assegnato un numero d`ordine detto grado di ipoteca. Le banche generalmente accendono mutui solo contro ipoteche di primo grado.

Irpef: Imposta sui redditi delle persone fisiche. Ai fini Irpef l`abitazione ha un reddito pari alla rendita catastale. Se si ha più di una casa, quelle non abitate direttamente dal proprietario o dai suoi familiari hanno la rendita aumentata di un terzo.

Lastrico solare: E` il termine giuridico con cui si identificano i terrazzi che fanno da tetto a un edificio.

Libor (London interbank offered rate): Costo del denaro a breve rilevato sulla piazza di Londra. E` un indice finanziario usato per calcolare le variazioni dei tassi dei mutui denominati in valuta non Euro, di solito il franco svizzero.

Locatore: Nel linguaggio giuridico identifica il proprietario che dà in locazione il suo immobile.

Locazione: Cessione di un immobile per un tempo determinato in cambio di un compenso (canone). Nel linguaggio comune viene denominato affitto, anche se con termine improprio.

Mandato: Contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell`altra. Chi conferisce il mandato è il mandante, chi lo riceve è il mandatario. A differenza del mediatore, il mandatario cura solo gli interessi di una parte.

Multiproprietà: Acquisto del diritto all`uso di un`abitazione per un determinato periodo dell`anno. Nel sistema giuridico italiano si acquista in genere un diritto su una porzione di immobile.

Mutuo a tasso fisso: Mutuo con rata prefissata al momento della stipula.

Mutuo indicizzato (o a tasso variabile): Mutuo il cui tasso varia a seconda del variare dei parametri di riferimento. Se ad esempio un mutuo è ancorato all`Euribor le rate saliranno e scenderanno proporzionalmente all`aumento e alla diminuzione del valore del tasso.

Mutuo misto: Mutuo che per un certo periodo è a tasso fisso, mentre per il rimanente prosegue a tasso variabile o a tasso fisso (anche con possibilità di opzione da parte del cliente) ma a a condizioni diverse da quelle iniziali.

Mutuo ponte: Finanziamento per permutare un`abitazione acquistando quella nuova prima di vendere la vecchi casa.

Nuda proprietà: Quanto resta del diritto di proprietà sull`immobile dopo la cessione dell`usufrutto. Il nudo proprietario non ha alcun diritto sulla casa fino alla scadenza dell`usufrutto.

Parametro di indicizzazione: Indice finanziario che determina il tasso di un mutuo variabile.

Partita catastale: E` il documento in cui dovrebbero essere elencate in Catasto tutte le unità immobiliari possedute dalla stessa "ditta catastale" (cioè cittadino, società ecc.).

Particella catastale: Terreno o unità immobiliare nella rappresentazione dei fogli catastali che appartiene a una stessa "ditta catastale" (proprietario, società ecc.) ed ha unica qualità, classe, destinazione.

Permuta: Scambio di un bene con un altro, con pagamento in denaro delle differenze a chi cede il bene di maggiore valore. Quando lo scambio di abitazioni avviene tra due proprietari si pagano le imposte solo sull`abitazione di maggior valore.

Pertinenza: Porzione autonoma di fabbricato legata all`immobile principale da un rapporto di servizio, per volontà del proprietario e per sua reale destinazione. Può anche essere dotata di autonoma rendita catastale. Ad esempio un box, una cantina o un solaio rispetto all`appartamento situato nello stesso fabbricato. Le pertinenze ai fini Irpef e imposte di trasferimento godono dello stesso trattamento applicato all`immobile principale. Quindi se si acquista un box di pertinenza a una "prima casa" si pagherà l`aliquota ridotta.

Prelazione: Diritto di vedersi offrire un bene prima di altri e a parità di condizioni. Si applica nelle vendite dei terreni agricoli (e quindi anche dei rustici loro pertinenze): in questo caso chi vende deve dare la preferenza al confinante. Può essere prevista anche nelle locazioni residenziali quando il proprietario vende. La prelazione è invece obbligatoria nelle locazioni di negozi.

Prima casa: Nel linguaggio corrente è sinonimo di abitazione principale. In quello fiscale è cosa diversa: rappresenta il primo immobile in proprietà o possesso a una persona, per il quale si possono godere agevolazioni fiscali sui tributi per i trasferimenti (acquisto, vendita, eredità, donazione). Non è necessario che sia adibito a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari anche se deve comunque essere nel comune di residenza. Il titolare non deve essere proprietario, neppure per quote o in comunione con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa previste dalla normativa in vigore e da quella precedente.

Provvigione: Percentuale che spetta all`agente immobiliare per la sua mediazione. La provvigione, salvo accordi diversi, comprende le spese ma mai l`Iva (20%) ed è dovuta sia dal venditore che dall`acquirente.

Regolamento condominiale: Norma interna al condominio, che regola tutti quegli aspetti dell`utilizzo dei beni comuni che non siano già previsti dal codice civile e che in alcuni casi può addirittura derogare dal codice civile. Può essere di due tipi: contrattuale, quando è stato predisposto dal costruttore o da tutti i condomini e la modifica è possibile solo con l`unanimità dei consensi, mentre è assembleare quando è stato deciso a maggioranza dall`assemblea condominiale. L`acquisto di un appartamento comporta l`automatica accettazione del regolamento di condominio.

Rendita catastale: Valore attribuito dal catasto a una determinata unità immobiliare. E` la base di calcolo per le imposte che gravano sulla casa. La rendita moltiplicata per 100 diventa la base imponibile sulla quale si pagano le imposte sulla compravendita. E` "presunta" quando è stata determinata in via provvisoria dal contribuente. Salvo limitate revisioni le rendite attualmente in vigore sono ancora quelle stabilite all`epoca della loro introduzione nel 1992 e incrementate del 5% dalla Finanziaria del 1997. E` prevista però una completa revisione per il 2003.

Ristrutturato: Significa che l`appartamento è abitabile subito senza necessità di opere murarie. Il termine si può correttamente usare quando l`appartamento necessita di tinteggiatura. Se l`appartamento necessita di opere interne ma il condominio ha ben tenuto l`edificio si può scrivere ristrutturato nelle parti comuni.

Rogito: L`atto con cui il notaio trasferisce la proprietà dell`immobile. Può essere redatto sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata, con firma autenticata.

Strumenti urbanistici: Il complesso di disposizioni (leggi, decreti ministeriali, leggi regionali, regolamenti comunali e piani regolatori) che stabiliscono le regole dell`edilizia residenziale.

Spread: Maggiorazione sul parametro di riferimento applicato dalla banca per determinare il tasso di un mutuo variabile.

Sfratto: Procedura con cui si chiede l`intervento dell`ufficiale giudiziario e della forza pubblica per liberare la casa da un inquilino. Si può chiedere per necessità, morosità, fine locazione.

Terrazzo: Deve essere profondo almeno due metri e avere una superficie di almeno una decina di metri; per un`area un pò più piccola si usa il termine terrazzino. Per una superficie meno profonda di due metri si deve usare il meno affascinante termine di balcone.

Terrazzo a livello: E` quel lastrico solare che fa da tetto solo a una parte dell`edificio.

T.U.S. (Tasso ufficiale di sconto): Il tasso che la Banca d`Italia chiede alle banche per regolare le transazioni a breve termine. Dal 1° gennaio 1999 è uguale al tasso di sconto stabilito dalla BCE per l`Euro. Serve, seppure raramente, come base per il calcolo delle variazioni dei mutui.

Ufficio del Registro: Ufficio dove va registrata la costituzione di un diritto reale e l`iscrizione di garanzie ipotecarie su ogni tipo di immobile.

Usufrutto: Diritto reale che consiste nella possibilità di godere di un bene pur non possedendone la proprietà. La sua durata può essere determinata o indeterminata. Quasi sempre però dura fino alla morte dell`usufruttuario, che nel frattempo dovrà pagare tutte le imposte e i costi di manutenzione ordinaria e di amministrazione dell`immobile. Si distingue dal diritto d`abitazione per il fatto che quest`ultimo è personale e non cedibile.

Valore catastale: Serve come base per il pagamento di tutte le imposte sulla compravendita (registro, Iva, imposte ipotecarie e catastali) e dell`Ici, l`imposta annuale che si paga ai Comuni. Il valore catastale è costituito per le abitazioni dalla rendita catastale moltiplicato per 100. Nel caso di negozi (cat. C1) la rendita si moltiplica per 34. Nel caso di uffici (cat. A10) invece si moltiplica per 50.

Veranda: E` un balcone o un terrazzo chiuso da finestre. Siccome rappresenta un aumento della volumetria dell`appartamento, deve esserci un condono edilizio che ne permetta l`esistenza

Visura: Ispezione dei documenti. In campo immobiliare si effettuano di norma la visura catastale, al Catasto, per identificare i dati fiscali e geometrici dell`immobile e la visura ipotecaria alla Conservatoria del Registro, per controllare che sull`immobile non siano state trascritte ipoteche.

 

 

 

 

Direttiva servizi, un boomerang per i consumatori

Righi (Fiaip): “Il Governo smentisce la sua stessa maggioranza parlamentare”

Da notizie che giungono in queste ore da Palazzo Chigi la Fiaip – Federazione nazionale agenti immobiliari professionali, aderente a Confedilizia e Confindustria - apprende come il decreto legislativo di recepimento della Direttiva Servizi, approvato in via definitiva quest’oggi, abbassi decisamente le tutele dei consumatori, sebbene per gli agenti immobiliari rimangano invariati i requisiti specifici della professione previsti dalla legge 3 febbraio 1989 n° 39.

Il provvedimento legislativo sui servizi nel mercato interno era infatti inserito nel pacchetto discusso stamane a Palazzo Chigi, e così come deliberato, sembra non aver tenuto conto dei pareri e delle osservazioni già espresse dai parlamentari della maggioranza nelle Commissioni competenti.

“Il Governo sembra voler smentire la sua stessa maggioranza - dichiara Paolo Righi, presidente nazionale Fiaip – e i suoi parlamentari che si sono espressi per il mantenimento del Ruolo di agenti in mediazione d’affari”.

Il presidente nazionale Fiaip Paolo Righi si dice stupito di quanto accaduto, e bolla il tutto come "un grave errore politico da parte dei dicasteri competenti. Con l’abolizione del Ruolo degli agenti immobiliari - prosegue Righi - si abbassano notevolmente le tutele per gli stessi consumatori italiani, e non si raggiungono ancora quelle armonizzazioni dei regimi normativi di accesso alla professione auspicati da Bruxelles”.

Roma, 19 Marzo 2010

 

 

 

 


 

Ripartizione spese condominiali

Ai trasferimenti di proprietà degli immobili ubicati in stabili condominiali si ricollega di solito il problema riguardante la ripartizione delle spese condominiali tra il soggetto che ha ceduto il diritto di proprietà ed il soggetto che lo ha acquistato e ciò sia con riguardo ai rapporti tra loro, sia con riguardo al rapporto con il condominio, inteso quale ente di gestione, che quelle spese deve recuperare.

La sentenza della cassazione 9 settembre 2008, n. 23345, si occupa di tale materia ed in particolare del vincolo di solidarietà esistente tra venditore ed acquirente di un’unità immobiliare situata in condominio, oltre che della titolarità della legittimazione passiva, determinata in base al rapporto di natura reale esistente con la cosa al momento in cui sorge l'obbligazione.

Ha sostanzialmente confermato un indirizzo, che dopo vari contrasti sembra oramai essersi consolidato nel senso che l'obbligo del condomino di pagare i contributi sorge nel momento della concreta esecuzione dei lavori occorrenti per la manutenzione e quindi nel momento che si rende necessaria l’effettuazione della spesa.

A proposito d’imputazione delle spese tra alienante ed acquirente, occorre subito chiarire che i contrasti giurisprudenziali, che come accennato sembrano essersi composti, erano originati dal problema di stabilire se l’obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni condominiali derivava dalla preventiva approvazione e ripartizione della spesa, oppure dalla concreta attuazione dell'attività di manutenzione.

Un primo filone giurisprudenziale identificava il momento d’insorgenza dell’obbligo di contribuzione alle spese condominiali, al fine dell’individuazione del soggetto tenuto all’adempimento, nell’adozione della delibera assembleare che aveva approvato la spesa, e considerava la successiva deliberazione di ripartizione delle stesse uno strumento volto a rendere liquido un debito preesistente.

Secondo tale orientamento, quindi, nel caso di vendita di un appartamento in condominio, obbligato al pagamento dei contributi era il proprietario dell’unità immobiliare nel momento in cui la relativa spesa era stata deliberata (Corte di Cassazione 2 febbraio 1998, n. 981, in Foro It., 1998, I, 2203, e 26 ottobre 1996, n. 9366, in Arch. loc., 1997, 238).

L’orientamento giurisprudenziale più recente reputa, invece, decisivo il momento della concreta attuazione dell’attività comportante la spesa piuttosto che quello della preventiva approvazione e ripartizione della stessa fra i condomini (Corte di Cassazione 26 gennaio 2000, n. 857, in Arch. loc., 2000, 419, e 17 maggio 1997, n. 4393, in Foro It., 1998, I, 2204.).

Questo indirizzo basato sulla correlazione tra il momento d’insorgenza dell’obbligo di contribuzione alle spese condominiali e il momento in cui bisogna eseguire le opere, è stato spiegato con il fatto che, allorché sono realizzati i lavori le cui spese devono essere imputate, si determina un incremento del valore dell’immobile compravenduto che giustifica l’imputazione del costo degli stessi al soggetto che beneficia di detto incremento e che n’è proprietario al momento della concreta esecuzione delle opere.

Tale recente filone giurisprudenziale ha avuto la prima massima consacrazione con la sentenza della seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione n. 6323 del 18 aprile 2003 che per prima ha definito le obbligazioni dei condomini aventi ad oggetto il concorso nelle spese per la conservazione delle parti comuni come obbligazioni propter rem “in quanto conseguenza della contitolarità del diritto reale su beni e servizi comuni”.

Secondo il principio fissato con chiarezza dalla stessa decisione “l'obbligazione di ciascun condomino, di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell'assemblea di approvazione della spesa, che ha la funzione di autorizzarla, rende liquido il debito di cui in sede di ripartizione viene determinata la quota a carico di ciascun condomino, sicché, in caso di compravendita di un'unità immobiliare sita in edificio soggetto al regime del condominio, è tenuto alla spesa colui che è condomino al momento in cui si rende necessario effettuare la spesa.

Ancora con la decisione 1 luglio 2004, n. 12013, la Cassazione ha affermato che momento decisivo del sorgere del predetto obbligo contributivo è quello della concreta esecuzione dei lavori di manutenzione anche se deliberati in precedenza (in Guida al Diritto, 2004, fasc. 28, 49).

E’ noto che per le spese condominiali, ritenute necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio (art. 1123 cod. civ.), come per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, il Codice civile prevede una regola ad hoc disciplinata dall’art. 63, comma 2, delle disposizioni di attuazione che, sia pur nell’ambito del favor nei confronti del condominio, ha espressamente regolato il subentro di un nuovo condomino nella compagine collettiva condominiale al fine della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento degli oneri condominiali a favore dell’ente di gestione.

La norma citata stabilisce la solidarietà fra venditore e acquirente, nel senso che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, in solido con il precedente condomino, al pagamento dei contributi concernenti l’anno in corso e quello precedente.

Questa disposizione è evidentemente diretta a tutelare il più possibile il condominio per quanto riguarda le spese condominiali relative al periodo precedente il trasferimento di proprietà, eventualmente dovute dal condomino venditore, in quanto permette all’amministratore di chiederle a chi gli subentra diventando così il nuovo condomino.

Non è sempre agevole, infatti, per l’amministratore, indicare al venditore e al compratore l’entità delle spese condominiali, “esattamente” valutate fino al momento del trasferimento di proprietà.

Soprattutto perché, il Codice nulla ha previsto con riguardo all’individuazione del momento d’insorgenza dell’obbligo di contribuzione agli oneri condominiali tra compratore e venditore, con ciò dando occasione ai diversi contrasti cui si è fatto cenno e a diverse soluzioni ed applicazioni giurisprudenziali prima del recente giusto componimento verso un indirizzo univoco.

Per l’orientamento recentemente consolidatosi che la decisione annotata conferma, quindi, l’obbligo sorge per effetto dell'attività di gestione concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministratore per il compimento di quella determinata attività.

La spesa per la manutenzione di una parte comune dell’edificio deve essere posta a carico dell’acquirente ed è quindi irrilevante la circostanza che la deliberazione dell'assemblea d’approvazione della spesa è stata assunta prima della vendita.

In conformità a tale orientamento, l’acquirente di un’unità immobiliare, dal momento in cui il trasferimento è reso noto all’amministratore, diventa titolare di diritti ed obblighi nei confronti del condominio.

Con l’ultima decisione in esame, la Cassazione ha quindi confermato principi di diritto già espressi, nel senso che con il perfezionarsi del trasferimento della proprietà di un’unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell'anno in corso o del precedente, solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato.

Di conseguenza, non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 63 disp. att. cod. proc. civ. per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio.

Il venditore perde lo status di condomino, in favore dell'acquirente, “dal momento in cui il trasferimento sia stato reso noto al condominio”.

Da quel momento, legittimato passivo di decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi diventa l’acquirente che deve considerarsi condomino a tutti gli effetti.

Infine, è stato ripetuto il principio secondo cui l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni dell'edificio deriva non dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, atteso il carattere meramente dichiarativo di tali delibere, ma dal momento in cui sia sorta la necessità della spesa ovvero la concreta attuazione dell'attività di manutenzione e quindi per effetto dell'attività gestionale concretamente compiuta e non per effetto dell'autorizzazione accordata all'amministrazione per il compimento di una determinata attività di gestione.

 

 

Bonus del 36% per ristrutturare casa

Prorogata al 31/12/2012 della detrazione Irpef del 36% sulle ristrutturazioni e Iva al 10% permanente sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Queste le novità per l'edilizia contenute nella Legge Finanziaria per il 2010. La detrazione spetta anche per le spese sostenute nel 2012 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o da cooperative edilizie, a condizione che i lavori siano eseguiti entro il 31/12/2012 e che l’intestazione dell'immobile avvenga entro il 30/06/2013.
 
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